Trasparenza D.lgs 33/2013
Disposizioni generali
Bandi di gara e contratti
Struttura proponente |
Oggetto del bando |
Procedura di scelta del contraente |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti |
Aggiudicatario (codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) |
Importo di aggiudicazione (al lordo degli oneri di sicurezza, al netto dell'IVA) |
Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura |
Importo delle somme liquidate (al netto dell'IVA) |
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Data di inizio |
Data di completamento |
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Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Bilanci
Controlli e rilievi sull’amministrazione
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Servizi erogati
Costo complessivo delle attività della Didattica per il 2016 (ultimo bilancio approvato): Euro 506.537,37
Sezione antecedente alla Delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017
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Prevenzione della corruzione
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In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, PIN ha attivato l'istituto dell'accesso civico.
Secondo quanto previsto dalla norma tale istituto è finalizzato a riconoscere il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui la Società ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.
La normativa prevede, inoltre, il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (specificatamente individuati all’art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013, così come introdotto dal D. Lgs. 97/2016). In particolare, l’art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013 prevede che
“L’accesso civico di cui all’articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
- a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
L’Accesso di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990...”.
Eventuali richieste di accesso devono essere indirizzate al Referente interno in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, all’indirizzo email adm@pin.unifi.it